Collegio dei Professori Ordinari di Biochimica (s.s.d. BIO/10)
 
 
      Le due sentenze del TAR del Lazio sui ricorsi contro l'ANVUR si assomigliano molto tra loro, al punto di poter essere commentate insieme; del resto sono state stese entrambe dallo stesso collegio giudicante.

      Gli argomenti dei ricorrenti erano diversi nella sostanza ma simili per la forma; conviene brevemente riassumerli in questa sede. Il ricorso dei Costituzionalisti sollevava una eccezione di incostituzionalita' sulla valutazione effettuata dall'ANVUR in quanto questa assegnava oggi un valore differenziale alle riviste scientifiche e alle pubblicazioni effettuate dai ricercatori e docenti nel decennio precedente. I Costituzionalisti sostengono che questa procedura viola il principio della non retroattivita' della legge: ovvero l'ANVUR avrebbe dovuto comunicare i criteri di valutazione oggi e valutare il decennio successivo, non il decennio precedente. E' evidente che questo ricorso, sebbene fondato, se accettato renderebbe essenzialmente impossibile qualunque valutazione a lungo termine: i parametri bibliometrici "passano di moda" abbastanza in fretta e comunque variano nel tempo: dieci anni fa l'h index non esisteva e a malapena utilizzavamo l'impact factor. Di conseguenza se il ricorso dei Costituzionalisti fosse stato accettato le valutazioni si sarebbero a malapena potute fare anno per anno. Si noti che il principio invocato sarebbe distruttivo anche se il criterio venisse annunciato in anticipo: ad esempio se l'ANVUR dicesse oggi che vale l'impact factor, questo non e' un paramtro costante e tra dieci anni una rivista oggi buona potrebbe apparire cattiva o viceversa. L'ANVUR dovrebbe dire che vale l'IF di oggi, qualunque evoluzione subisca in dieci anni e a prescindere dalla possibilita' che vengano fondate riviste nuove, norme ovviamente impraticabili.

      Il ricorso dei docenti verteva invece sul problema delle mediane, specialmente se usate come criterio di esclusione (cosa peraltro sconfessata dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca).

      Il entrambi i casi il TAR del Lazio ha respinto il ricorso con la motivazione che non vi era evidenza che i criteri adottati dall'ANVUR avessero danno a persone (concorrenti o commissari), men che meno a tutti i ricorrenti. Il collegio giudicante ha sostenuto che in assenza di danno documentato alle persone non si ha luogo a procedere, ma ha ammesso che ricorsi simili potrebbero essere ripesentati a concorso concluso.

      E' evidente che il TAR in queste due occasioni ha deciso per una strategia "minimale" e alquanto pilatesca: non e' affatto entrato nel merito ne' della questione sollevata dai Costituzionalisti, se cioe' i criteri ANVUR abbiano o meno violato il principio di non retroattivita' della legge, ne' della questione sollevata dai docenti se l'uso di criteri escludenti sia o non sia legittimo. Dobbiamo dire in tutta coscienza che se le sentenze si applicano e si rispettano, queste due pero' non ci piacciono: non giudicano e non risolvono, ma rimandano il problema ad altri tempi (dopo il concorso) e ad altre sedi. Le nostre scarse cognizioni in materia di giurisprudenza non ci consentono di dire se il TAR poteva esprimersi diversamente; ma di certo i giudici hanno detto di se stessi: -Noi ci occupiamo di cose piu' piccole: di danni accertati a persone fisiche o giuridiche. Non veniteci a chiedere se una norma viola o non viola la Costituzione, se danneggia o non danneggia l'Istituzione, se mortifica o non mortifica la cultura, perche' noi su queste materie non siamo competenti.-
      E' inoltre evidente che queste due sentenze rendono molto difficile la strada del ricorso collettivo su questioni di principio: significa che il ricorso dei Costituzionalisti deve essere presentato al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale, ingorgando ulteriormente questi organi. Per contro, le due sentenze sembrano invitare un'ondata di ricorsi individuali: chi non sara' abilitato fara' ricorso al TAR citando queste sentenze e sosterra' che "nel suo caso" c'e' stato un danno (la mancata abilitazione) causato dalla violazione di norme costituzionali o da criteri escludenti arbitrari. Non e' interesse di nessuno rimandare il giudizio di principio fino a trasformarlo in un giudizio sui fatti individuali.

 
 
Home